Il Presidente della Repubblica Italiana è il capo dello Stato italiano, garante della Costituzione e rappresentante dell’unità nazionale, che oggi è Sergio Mattarella.
Egli non è a capo di un particolare potere (legislativo, esecutivo o giudiziario), ma li coordina e li sorveglia tutti e tre; ovvero compie atti che riguardano ciascuno dei tre poteri, secondo le norme stabilite dalla Costituzione italiana, di cui il Presidente della Repubblica è garante.
Il Presidente della Repubblica è un organo costituzionale, eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni (ovvero tre consiglieri per regione, con l’eccezione della Valle d’Aosta, che ne nomina uno solo, per un totale di 58) e rimane in carica per un periodo di sette anni. La Costituzione stabilisce che può essere eletto presidente chiunque, con cittadinanza italiana, abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è il Palazzo del Quirinale.
Il Presidente della Camera convoca la seduta comune trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Molto probabilmente per l’elezione del successore di Mattarella, verranno convocate ai primi di gennaio 2022.
Nel caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del presidente in carica, il Presidente della Camera convoca la seduta comune entro quindici giorni. Nel caso le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione del presidente della Repubblica avrà luogo entro il quindicesimo giorno a partire dalla riunione delle nuove camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica. Quest’ultima previsione serve a svincolare l’elezione del nuovo presidente della Repubblica dalla conflittualità tipica del periodo pre-elettorale e a fare in modo che il nuovo presidente risulti eletto da un Parlamento completamente legittimato.
La previsione di una maggioranza qualificata per i primi tre scrutini e di una maggioranza assoluta per gli scrutini successivi serve a evitare che la carica sia ostaggio della maggioranza politica.
Il presidente assume l’esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune (senza i delegati regionali), al quale si rivolge, per prassi, tramite un messaggio presidenziale.
Il mandato dura sette anni a partire dalla data del giuramento.
La Costituzione Italiana non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica.
Oltre che alla naturale scadenza di sette anni, il mandato può essere interrotto per:
– dimissioni volontarie;
– morte;
– impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
– destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione;
– decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.
In caso di impedimento, dovuto a motivi transitori di salute o a viaggi all’estero, le funzioni vengono assunte temporaneamente dal presidente del Senato.
Il PdR presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio superiore della Magistratura. Esso nomina anche un terzo dei componenti della Corte Costituzionale, e può concedere la grazia e commutare pene.
I Presidenti della Repubblica italiana sono stati:
Giorgio Napolitano
2013-2015
2006-2013
Carlo Azeglio Ciampi
1999-2006
Oscar Luigi Scàlfaro
1992-1999
Francesco Cossiga
1985-1992
Sandro Pertini
1978-1985
Giovanni Leone
1971-1978
Giuseppe Saragat
1964-1971
Antonio Segni
1962-1964
Giovanni Gronchi
1955-1962
Luigi Einaudi
1948-1955
Enrico De Nicola
1948